sabato 25 marzo 2017

Bonus tre figli, assegno Inps fino a 1800 euro: cosa fare per averlo

L'assegno per le famiglie numerose viene pagato direttamente dall'Inps ma viene concesso dal
Comune di residenza 

Il bonus 3 figli consiste in una delle agevolazioni previste dallo Stato per sostenere le famiglie numerose che abbiano un reddito basso.
Per chi ha almeno tre figli minori, è previsto infatti un sostegno economico di 141,30 euro al mese per un totale annuo di 1836,90 euro, concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’Inps in due rate semestrali.
A CHI SPETTA l’ASSEGNO – Per poter accedere al bonus è necessario risultare in possesso di determinati requisiti:
- essere cittadini italiani o comunitari residenti in Italia;
- far parte di un nucleo familiare in cui ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi;
- il limite reddito Isee del nucleo familiare deve essere pari a 8.555,99 euro per l’anno 2017.
A QUANTO AMMONTA – L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat. Per il 2017 sarà, se spettante nella misura intera, di 141,30 euro mensili per un importo totale annuale di 1836,90 euro.
COME FARE DOMANDA – La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2016 va richiesto entro il 31 gennaio 2017). Di solito sono necessari il modulo specifico per la richiesta, una copia dell’Isee e di un documento di identità. Ma, essendo l’assegno concesso dal Comune, sia la documentazione da presentare che le modalità di presentazione cambiano da città a città.
VALIDITA’ DEL BONUS – L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Isee o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori. 
                                

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