L’assegno sociale è una prestazione economica per coloro che sono in difficoltà economiche e che hanno dei redditi inferiori alle soglie previste di legge, è un assegno che va a sostituire la pensione sociale e viene assegnato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
A differenza della pensione, l’assegno sociale non ha reversibilità, non può essere erogato all’estero e non è soggetto a trattenute Irpef.
Per richiedere l’assegno sociale di 448€ mensili il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
• 65 anni e 3 mesi di età;
• stato di bisogno economico;
• cittadinanza italiana;
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
• per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
• residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
• stato di bisogno economico;
• cittadinanza italiana;
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
• per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
• residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
La domanda per l’assegno sociale va inoltrata via web accedendo al portale tramite il pin che va richiesto direttamente sul sito dell’INPS, oppure telefonando al contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. Volendo ci si può anche rivolgere ai patronati e intermediari dell’Istituto.
L’assegno verrà erogato il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, il valore che viene erogato è al massimo di 448,52 euro per 13 mensilità e per l’anno 2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 euro annui.
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
• i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
• i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
• i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
• i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
• i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
• i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Per maggiori informazioni è opportuno fare riferimento al sito dell’INPS relativo all’assegno sociale.
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