Bando pubblico per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento attraverso
l’attivazione di un regime di aiuti, ai sensi dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,così come sostituito dall’art. 18 della legge regionale
6 agosto 2009, n. 9, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico.
RIVOLTO A:
Settore, attività economiche, attività ricettive e tipologia di attività ammissibili
Il settore in riferimento è quello turistico - alberghiero.
Le attività economiche cui destinare le risorse previste dal regime di aiuti sono le seguenti:
• Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
• Attività di ristorazione direttamente correlate ad una attività
ricettiva esistente;
• Attività sportive direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
• Attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente
correlate ad una attività ricettiva esistente;
• Attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad
una attività ricettiva esistente.
Ai fini dell’individuazione della tipologia del programma d’investimento e della conseguente attribuzione dei punteggi ciascuna attività economica farà esclusivo riferimento all’attività ricettiva cui è
correlata tra quelle definite dall’art. 3 della legge regionale del 6 aprile 1996, n. 27, dall’art. 11 della legge regionale del 20 agosto 1996,
n. 38 e dall’art. 30 della legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 21 e di seguito specificamente elencate:
1) alberghi;
2) motel;
3) villaggi albergo;
4) residenze turistico - alberghiere;
5) campeggi;
6) villaggi turistici;
7) esercizi di affittacamere;
8) case ed appartamenti per vacanze;
9) case per ferie;
10) ostelli per la gioventù;
11) rifugi alpini;
12) aziende turistico - residenziali;
13) turismo rurale.
Sono escluse le attività agrituristiche, di competenza dell’Assessorato risorse agricole. In riferimento alle predette attività economiche e alle attività ricettive correlate, le tipologie di attività ammissibili sono le seguenti:
a) attivazione di nuova attività ricettiva;
b) ampliamento di attività ricettiva esistente;
c) riqualificazione di attività ricettiva esistente;
d) riattivazione di attività ricettiva esistente;
e) attivazione di nuove attività complementari ad una struttura ricettiva esistente;
f ) ampliamento di esistenti attività complementari ad una
struttura ricettiva esistente;
g) riqualificazione di esistenti attività complementari ad una
struttura ricettiva esistente.
Si definiscono:
— “attivazione” il programma che, attraverso la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, realizza una nuova struttura produttiva;
— “ampliamento” il programma che, attraverso un incremento
dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere
la potenzialità delle strutture ricettive esistenti;
— “riqualificazione” il programma volto al miglioramento,
sotto l’aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente;
— “riattivazione” il programma volto al riutilizzo di una struttura ricettiva esistente inattiva (lo stato di inattività è quello che si è
protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione
della domanda di finanziamento. Al fine dell’ammissibilità è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell’impresa
richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva e
che l’attività svolta precedentemente allo stato di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede il finanziamento).
PER LA MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VEDI GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n° 04/02/2011, SEZIONI GAZZETTE.
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