giovedì 2 aprile 2015

Assegno Sociale 2015: 448 euro al mese per chi è in difficoltà

Assegno Sociale 2015: 448 euro al mese per chi è in difficoltà. 
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito. L’assegno sociale non è da confondersi con l’assegno mensile, poiché quest’ultimo viene concesso agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65, mentre l’assegno sociale viene percepito dalle persone maggiori di 65 anni e 3 mesi. Tanto è vero che l’invalido che percepisce l’assegno mensile, al compimento dei 65 anni e 3 mesi, percepirà l’assegno sociale, sempre che abbia i requisiti previsti.  
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l’assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
Ne hanno diritto le persone che:

  • hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
  • siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
  • siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
  • abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (questo requisito è stato introdotto dal 1° gennaio 2009).

Importo assegno

L’importo dell’assegno sociale previsto per l’anno 2015 è di euro 448,52, pagati per 13 mensilità per un totale annuo di euro 5.830,76; questa cifra viene percepita integralmente solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepirà una cifra ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. 
La stessa formula vale anche nel caso in cui il richiedente sia coniugato ma in questo caso il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.661,52. In ogni caso l'importo mensile dell'assegno non può superare euro 448,52. Facciamo qualche esempio

  • persona non coniugata, senza reddito, percepirà 5.830,76 euro all’anno;
  • persona non coniugata, con reddito pari a 3.000 € l’anno, percepirà la differenza, cioè 2.830,76 € l'anno;
  • persona coniugata, la somma dei redditi dei coniugi è pari a 0, percepirà 5.830,76 euro all’anno;
  • persona coniugata, la somma dei redditi dei coniugi è pari a 9.000 euro, percepirà 2.661,52 euro all'anno;
  • persona coniugata, la somma dei redditi dei coniugi è pari a 2.000 euro, percepirà 5.830,76 euro all’anno.

Come farne richiesta

Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la domanda per richiedere l’assegno sociale deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • via internet dal portale Web dell’INPS (www.inps.it), avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN (per sapere come ottenere il PIN v.  guida sull'assegno sociale);
  • via telefono, chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • rivolgendosi ai patronati e a tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve contenere:
  • l’autocertificazione dei dati personali;
  • la dichiarazione della situazione reddituale;
  • la dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico dello Stato.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto. L’assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). 
Nel caso in cui la persona titolare dell’assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l’importo dell’assegno viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%. La riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.
La legge prevede che l’interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
                              

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