domenica 22 maggio 2011

Contratto di apprendistato: novità del Decreto Sviluppo

Contratto di apprendistato: novità del Decreto Sviluppo di Nicola Santangelo 

ApprendistatoCon il Decreto Sviluppo il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo testo unico dell’apprendistato. La normativa, rivolta sia ai giovani quindicenni sia a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, introduce tre tipologie di contratto.
L’obiettivo è quello di favorire la crescita e rilanciare l’occupazione tra i giovani.
Le tre tipologie di contratto introdotte nel testo unico sono così sintetizzabili:
apprendistato per la qualifica professionale, di durata non superiore a tre anni è rivolto ai giovanissimi a partire da 15 anni di età; 
apprendistato professionalizzate o contratto di mestiere, di durata non superiore a sei anni è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età; 
apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La normativa tende a semplificare la disciplina e le procedure che regolano il contratto di apprendistato. Nello specifico, i contratti dovranno prevedere una serie di principi quali la forma scritta o uno specifico piano formativo individuale, il divieto della retribuzione a cottimo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, la presenza di un tutor o referente aziendale, la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite fondi paritetici interprofessionali, la registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo, la possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite, il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, la possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ovvero la prosecuzione dell’impiego come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti dovranno, inoltre, essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e l’invalidità. L’obbligo è esteso anche per l’assistenza previdenziale ai fini pensionistici.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità.

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